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In caso di cancellazione di un volo

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TEO ALL'AVVENTURA

Quando si viaggia all’interno della UE esistono dei diritti dei viaggiatori che sono validi ancor prima della partenza ma che spesso, vuoi per menefreghismo, vuoi per burocrazia inutile, non è sempre facile garantirseli.

In caso di cancellazione del volo o altri disagi aerei la confusione maggiore,nasce soprattutto tra rimborso e risarcimento.

Il Regolamento dell’Unione Europea prevede che, in caso di cancellazione del volo, si ha pieno diritto al rimborso del biglietto o, in alternativa, all’imbarco su un volo simile ovviamente con la stessa destinazione.

In questi casi è prevista anche una cifra, che varia dai 250 ai 600 euro, da intendere come compensazione pecuniaria a seconda della distanza coperta dal volo.

Oltretutto se a causa del disagio il passeggero deve affrontare spese extra, come per esempio il ristorante o magari una notte in albergo, questi costi devono essere necessariamente rimborsati dalla compagnia.

Il risarcimento invece è previsto solo nel caso in cui la compagnia aerea sia la sola e unica responsabile del danno.

Come è ovvio immaginare il risarcimento non è previsto nei casi di forza maggiore.

Non si ha diritto a  una compensazione solo se i passeggeri vengono avvisati della cancellazione del loro volo con almeno due settimane di anticipo.

E non è previsto nemmeno se la compagnia offre al viaggiatore un volo alternativo che gli consenta di raggiungere, seppure in modalità differenti, la destinazione prescelta.

Insomma cari lettori, tocca stare sempre con gli occhi aperti e con leggi alla mano!

Vivo a braccio, curvo a gomito.

Teo

Fonte: http://siviaggia.it/viaggi/cancellazione-volo-differenza-tra-rimborso-e-risarcimento/168234/


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